Circolare n. 1/2020 : DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER LE PERSONE FISICHE
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Sospensione ammortamenti 2020, una boccata d’aria per i bilanci in sofferenza.

Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione, il “decreto Agosto” ha previsto la possibilità di sospendere – nel bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali – gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali. In tale caso il piano di ammortamento originario sarà prolungato di un anno e sarà obbligatorio destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa. Ai fini del calcolo delle imposte IRES e IRAP, le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra potranno comunque dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR a prescindere dalla previa imputazione a conto economico. (norma, questa, in deroga al principio di derivazione rafforzata).

Nello specifico, questo provvedimento ha un fine particolare, vale a dire, aiutare le imprese già sottoposte alle influenze negative derivanti dal Covid-19. Infatti, molte di queste ultime, avranno bilanci che evidenzieranno importanti diminuzioni di fatturato, che al netto di tutti i costi e degli ammortamenti si tramuterebbero in perdite. Come sappiamo, in presenza di perdite importanti, gli organi direttivi non potrebbero fare altro che procedere ad una ricapitalizzazione o, in mancanza, a una messa in liquidazione della società.

Il provvedimento, quindi, così come statuito, dà la possibilità a tutti gli imprenditori e a tutti gli estensori di bilancio, di ridurre l’impatto dei costi sul bilancio 2020, permettendo quindi di derogare ai principi contabili nazionali riguardanti gli ammortamenti.

Fatta questa attività, quindi, e cioè riducendo gli ammortamenti, con più facilità si potranno avere dei bilanci con chiusura in utile; la contropartita di questo valore (l’utile), si indicherà in bilancio a riserva indisponibile, proprio perché non sarà distribuibile.

Nel caso in cui, invece, non ci dovessero essere utili da accantonare a riserva indisponibile, si possono utilizzare le riserve già presenti in bilancio, in modo tale da non distribuire queste riserve e quindi far si che in bilancio ci sia una contropartita del patrimonio netto di riserve pari agli ammortamenti non dedotti non distribuibile. Nell’ipotesi in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano inferiori all’importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell’ammortamento, la disposizione prevede che l’impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

I soggetti che si avvarranno di questa facoltà dovranno dare conto delle ragioni della deroga in nota integrativa indicando l’importo della riserva indisponibile e l’influenza del mancato ammortamento sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica.

Le società che più utilizzeranno tale emendamento ovviamente saranno quelle che più hanno subito una contrazione del fatturato, ciò non toglie che questa possibilità è aperta anche da quelle che a prescindere dagli effetti da COVID, hanno registrato delle perdite in bilancio.