Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 aveva accordato un regime di “esenzione con diritto a detrazione” sui cosiddetti beni anti-Covid, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza.
Nell’ articolo 124 del DL numero 34 del 19 maggio 2020, infatti, aveva previsto un’esenzione IVA fino alla fine del 2020, ora nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifichee vale a dire che a far data dal 1° gennaio 2021 l’aliquota è ridotta del 5% per una serie di strumenti e prodotti, dalle mascherine chirurgiche ai ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva.
Inoltre, ha chiarito, che beneficiano, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche quelle “ricaricabili” vendute unitamente al relativo filtro. Rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
Facendo riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea” e, quindi anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato, così come le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
Ad ogni buon conto, riportiamo qui, di seguito, l’elenco di cui al comma 1 dell’art. 124, tenendo presente che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzioni da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.