Con riferimento all’esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica che ha colpito le nostre imprese a causa della pandemia da Covid-19, la nota integrativa assume un ruolo fondamentale: in condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo, fornire un’informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell’organo amministrativo.
Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Di fondamentale importanza per ottenere questa condizione di veridicità è la nota integrativa, un documento che arricchisce il fascicolo tramite dettagli e tabelle esplicative, completando i dati contabili e spiegando il perché di determinati comportamenti e risultati.
Il suo contenuto è definito dalle seguenti fonti normative che prescrivono l’informativa da esporre, prevedendo l’esposizione di informazioni complementari.
In particolare:
– L’articolo 2427 cod. civ. “Contenuto della nota integrativa”;
– L’articolo 2427-bis cod. civ. “Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari”;
-Altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
-Altre disposizioni diverse dal codice civile;
La nota integrativa deve fornire un’informativa supplementare nei casi sotto esposti.
Le società che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 38-quater L. 77/2020 (di conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità aziendale, devono fornire tutte le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale nella nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, comma 1, numero 1), cod. civ.
In particolare devono descrivere le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un business funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’Oic 20 e dell’Oic 21, le società che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 20-quater L. 136/2018, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i valori dei titoli iscritti nell’attivo circolante risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole, forniscono informazioni circa:
Le società che si avvalgono della rivalutazione di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020 (convertito dalla L. 126/2020) con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020, devono annotare nella nota integrativa la rivalutazione effettuata e le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili, oltre all’informativa prevista dai principi contabili di riferimento, che comprende:
Le società che si avvalgono della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l’intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020), devono rendere un’informativa nella nota integrativa in merito a:
La bozza di documento interpretativo Oic n. 9 richiede inoltre che sia indicato su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti.
Le società che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 D.L. 23/2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020), disapplicano, in caso di perdite d’esercizio emerse in tutto l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile (articoli 2446, 2447, 2482- bis e 2482-ter cod. civ.) per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell’approvazione del bilancio 2025, devono indicarle distintamente in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.